COSTITUZIONE 
					DELLA REPUBBLICA ITALIANA
					
					
					(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
					
					
					
					Art. 21. 
					Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
					pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
					diffusione.  La stampa non può 
					essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
					Si può procedere a sequestro soltanto 
					per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di 
					delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo 
					autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge 
					stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili……