COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili……